Sala di studio
La sala di studio è liberamente accessibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 15:00.
Si raccomanda di prendere visione del seguente Regolamento di Sala di Studio per conoscere le modalità di accesso.
REGOLAMENTO DI SALA DI STUDIO
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L’accesso alla sala di studio è libero e gratuito.
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Possono accedervi anche i minorenni, purché accompagnati da un adulto che se ne renda garante.
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La sala di studio è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
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Considerato l’esiguo numero di postazioni, è caldamente consigliata la prenotazione, da effettuarsi entro le ore 14.30 del giorno precedente alla data prescelta.
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Le richieste di ammissione sono effettuate, previa autenticazione e iscrizione alla sala di studio dell’Archivio di Stato di Biella, attraverso il portale “Sala studio” https://salastudio-archivi.cultura.gov.it/ (si consiglia di prendere visione del vademecum sull’utilizzo del portale Sala Studio qui. Per ogni difficoltà e richiesta di assistenza è possibile contattare l’indirizzo e-mail as-bi@cultura.gov.it).
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La prenotazione della data e del materiale richiesto si intende confermata solo dopo la ricezione della relativa notifica nella dashboard utente del portale “Sala studio”. Prima di recarsi in sala di studio lo studioso dovrà, pertanto, verificare nell’apposita sezione la presenza della conferma.
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L’utente può richiedere fino a n. 5 unità (buste, registri o fascicoli) consultabili una alla volta, fatte salve eventuali deroghe accordate dal Direttore. È possibile mantenere per un numero massimo di 30 giorni, in giacenza, il materiale già consultato.
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La consegna del materiale prenotato avviene dalle ore 9.00 del giorno successivo all’istanza.
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L’assistenza scientifica potrà essere garantita per telefono, in sala di studio e per via telematica attraverso l’indirizzo e-mail as-bi@cultura.gov.it.
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All’interno della sala di studio sono attivi sistemi di videosorveglianza.
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È vietato introdurre in sala di studio cibi e bevande; cappotti, giacche, giornali, borse, cartelle, custodie di qualsiasi genere e altri contenitori devono essere depositati negli appositi armadietti. Il personale di sala di studio può richiedere la verifica dei materiali di cui lo studioso risulti in possesso.
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In sala di studio è consentito unicamente l’uso di matite; è vietato appoggiarsi ai documenti, alterare, piegare e danneggiare in qualsiasi modo i supporti, apporre segni o numerazioni e scrivere, anche a matita, sulle carte, danneggiare o rimuovere contenitori, sigilli, nastri, legature, inserire fra i documenti segnalibri.
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Lo studioso è tenuto a rispettare l’ordine e l’integrità dei documenti consegnati per la consultazione. Eventuali danni, ammanchi, pregresso disordine devono essere segnalati al personale di sala di studio. Ogni azione contraria ai principi di buona conservazione dei documenti potrà avere come conseguenza il ritiro dell’autorizzazione alla frequenza della sala di studio.
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Gli inventari e gli strumenti di corredo sono liberamente consultabili. Non è consentito spostarli dalla sala di studio senza l’autorizzazione del personale.
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La consultazione di documenti riservati, ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è sottoposta alla autorizzazione del Ministero dell’Interno. La relativa richiesta deve essere presentata alla Direzione dell’Archivio di Stato che provvederà a inoltrarla alla locale Prefettura.
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La Direzione può sottrarre alla consultazione i documenti il cui stato di conservazione renda necessario il provvedimento. Limiti alla consultabilità possono essere stabiliti anche dai privati che abbiano depositato l’archivio di loro proprietà.
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L’utente, previa ammissione alla sala di studio, può consultare anche il materiale della biblioteca.
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Ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., sono gratuite le riproduzioni senza scopo di lucro effettuate da privati con mezzi propri che non comportino alcun contatto fisico col documento, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi. Lo studioso può preventivamente selezionare sul Portale, nell’apposita sezione di prenotazione di ogni singolo pezzo, la richiesta di riproduzione con mezzi propri.
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Le riproduzioni richieste all’Archivio per uso strettamente personale o per motivi di studio non possono essere duplicate, utilizzate per fini di lucro o diffuse. La violazione di tale impegno comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
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Lo studioso che utilizzi a qualsiasi titolo materiale documentario dell’Archivio di Stato ha l’obbligo di citare la fonte ed è tenuto a consegnare copia, in formato cartaceo o digitale, dell’eventuale pubblicazione o tesi. Per quest’ultima lo studioso può stabilire le condizioni d’uso.
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Il servizio di fotoriproduzione a cura dell’Istituto avviene solo previa richiesta telematica all’indirizzo e-mail as-bi@cultura.gov.it. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il portale PagoPA. Non sono accettati pagamenti in contanti.
I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, con alcune eccezioni dovute alla mancanza di strumenti di accesso, con i limiti imposti dalla legislazione vigente (D. Leg.vo n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, artt. 122-127):
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I documenti relativi alla politica estera o interna dello Stato divengono consultabili 50 anni dopo la loro data.
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I documenti idonei a rivelare “dati sensibilissimi” (ovvero lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare) divengono consultabili 70 anni dopo la loro data.
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Limiti alla consultabilità possono essere stabiliti anche dai privati che abbiano depositato l’archivio di loro proprietà o per tutelare lo stato di conservazione dei documenti.
Ogni studioso è tenuto a conoscere e a rispettare le norme contenute nei codici di deontologia per la ricerca a scopi storici e a scopi statistici o scientifici, copia dei quali può essere chiesta al personale di sala.
